Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni nell'ambito forense si è sviluppato un acceso dibattito in relazione alle proposte di riforma dell'accesso alla professione forense.
      La «Commissione Mirone» ha elaborato una proposta che, rendendo assai più rigorose le regole per lo svolgimento dell'esame di Stato, ha sollevato le proteste dei praticanti avvocati.
      Se da un lato pare ormai imprescindibile una sostanziale revisione delle norme che disciplinano l'avvocatura, dall'altro è necessario far sì che, coloro i quali hanno iniziato la pratica nella prospettiva di sostenere un determinato tipo di esame, non vengano penalizzati da una riforma affrettata, volta unicamente a limitare l'incremento degli iscritti all'albo.
      Al fine di contemperare tali esigenze è essenziale prevedere una normativa transitoria, che consenta un graduale passaggio alla nuova disciplina.
      Una soluzione al problema può essere così concepita: coloro i quali hanno iniziato la pratica secondo le norme attualmente in vigore hanno diritto a sostenere l'esame secondo la legge oggi vigente. Ciò dovrà essere consentito sino al momento in cui i praticanti che si siano iscritti al registro dopo la data di entrata in vigore della legge di riforma abbiano maturato il periodo di pratica necessario per sostenere l'esame.
      Vista nei suoi punti essenziali, la riforma può essere così concepita:

          a) accesso con selezione ad una scuola forense;

          b) colloquio finale per l'accesso alla pratica vera e propria, di durata biennale, presso avvocati che abbiano dato la propria

 

Pag. 2

disponibilità e che siano stati inseriti in apposito elenco presso il consiglio dell'ordine;

          c) verifiche costanti ed effettive dello svolgimento della pratica da parte degli iscritti al registro, a cura del consiglio dell'ordine;

          d) facoltà, dopo il compimento del primo anno di iscrizione alla pratica, di iscriversi al registro speciale dei praticanti abilitati al patrocinio avanti ai tribunali, con la possibilità di fungere da sostituti processuali del proprio dominus in udienza;

          e) esame da sostenere presso la corte d'appello nel cui distretto si è svolta la pratica, consistente in:

              1) tre prove scritte (parere di diritto civile, parere di diritto penale, atto di diritto civile, penale o amministrativo);

              2) prova orale su sei materie (obbligatoriamente: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, deontologia; a scelta del candidato: diritto amministrativo, diritto tributario, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto internazionale privato, diritto comunitario).

 

Pag. 3